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Sez. 2, Sentenza n. 3355 del 07/04/1987 (Rv. 452393 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TERMINI - DI COMPARAZIONE - RIDUZIONE A METÀ - FACOLTÀ DELL'OPPONENTE - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI DI COSTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452393-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TERMINI - DI COMPARAZIONE - RIDUZIONE A METÀ - FACOLTÀ DELL'OPPONENTE - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI DI COSTITUZIONE.*

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di Costituzione sono quelli ordinari, secondo quanto stabiliscono gli artt. 165 e 166 cod. proc. civ. rispettivamente per l'attore e per il convenuto, quando l'opponente assegni alla controparte il termine ordinario di comparizione o un termine maggiore. Qualora, invece, si avvalga della facoltà, in base all'ultimo comma dell'art. 645 cod. proc. civ., di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparire inferiore a quello ordinario, è ridotto alla metà il termine a lui stesso assegnato per la Costituzione dall'art. 165 cod. proc. civ.. (V 2068/62, mass n 253213; (V 2636/62, mass n 253937; (Conf 2255/73, mass n 365521; (Conf 3286/71, mass n 354755; (Conf 581/64, mass n 300773; (Conf 2911/63, mass n 264511).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)