Sez. 1, Sentenza n. 3938 del 06/05/1997 (Rv. 504100 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Domanda di ammissione al passivo - Dichiarazione di non luogo a provvedere per difetto di bollo dei documenti - Riproposizione di una nuova domanda per lo stesso credito - Sua interpretabilità come opposizione allo stato passivo - Conseguente termine ex art. 99 legge fall - Applicabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI
Il rimedio esperibile avverso il provvedimento di non luogo a provvedere, per difetto di bollo dei documenti prodotti, sulla domanda di ammissione al passivo di un credito fallimentare è l'opposizione allo stato passivo, non l'istanza di insinuazione tardiva, escludendo il sistema della legge fallimentare la possibilità di una doppia insinuazione - ordinaria e tardiva - di uno stesso credito. Pertanto, qualora dopo il provvedimento summenzionato venga riproposta al giudice delegato domanda di ammissione per lo stesso credito, tale domanda va qualificata non come insinuazione tardiva, ma come opposizione allo stato passivo, con la conseguente applicabilità del termine di impugnazione previsto dall'art. 99, comma quinto, legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)