Sez. 1, Sentenza n. 3539 del 06/12/1971 (Rv. 355198 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - INSINUAZIONE ORDINARIA E TARDIVA DELLO STESSO CREDITO - INAMMISSIBILITA - CREDITO AMMESSO CON RISERVA - MANCATA OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - DICHIARAZIONE TARDIVA DEL CREDITO - PRECLUSIONE.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - INSINUAZIONE ORDINARIA E TARDIVA DELLO STESSO CREDITO - INAMMISSIBILITA - CREDITO AMMESSO CON RISERVA - MANCATA OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - DICHIARAZIONE TARDIVA DEL CREDITO - PRECLUSIONE.*
Il sistema della legge fallimentare esclude la possibilita di una doppia insinuazione - ordinaria e tardiva - di uno stesso credito, in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio al procedimento di verificazione, che si articola in due fasi: quella di verifica e quella eventuale di opposizione allo stato passivo, qualora la domanda di insinuazione non sia accolta oppure vi sia stata ammissione con riserva non sciolta prima del decreto di esecutivita dello stato passivo. Conseguentemente, non e ammissibile l'insinuazione tardiva di un credito ammesso al passivo con riserva ed in relazione al quale non sia stata tempestivamente proposta l'opposizione allo stato passivo, senza che sia possibile fare alcuna distinzione in base al motivo della riserva. (V 2292'69, mass n 341686).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)