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Sez. 3, Sentenza n. 46459 del 29/03/2017 Ud. (dep. 10/10/2017) Rv. 271311 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omesso versamento di ritenute certificate da parte dell'amministratore subentrante - Distrazione da parte del precedente amministratore delle somme necessarie per il pagamento - Rilievo ai fini del riconoscimento dell'elemento soggettivo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271311-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Risponde del reato di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall'articolo 10-bis, d.lgs n. 74 del 2000, anche l'amministratore subentrato nella legale rappresentanza dell'impresa, che versi in situazione di difficoltà finanziaria, salvo che dimostri di essere incorso, al momento della consumazione del reato, in errore sul fatto (art.47) ovvero che la sua omissione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto che la consapevolezza dell' amministratore "pro tempore" dell'avvenuta distrazione, da parte del suo predecessore, della liquidità necessaria al pagamento del debito tributario, non fosse elemento idoneo ad escludere il dolo della condotta omissiva ma, anzi, rendesse la sua condotta omissiva ancor più consapevole).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)