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Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 19/09/2013 Ud. (dep. 27/03/2014) Rv. 258689 - 01

REATO - SOGGETTO DEL REATO IN GENERE | Amministratore di diritto - Gestione di fatto svolta da terzi - Esonero di responsabilità per l'amministratore di diritto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258689-01

REATO - SOGGETTO DEL REATO IN GENERE

L'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche quando altri soggetti abbiano agito come amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione o il semplice mantenimento della carica attribuiscono allo stesso specifici doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta una responsabilità penale diretta a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o, comunque, a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. (In applicazione del principio la Corte ha affermato la responsabilità dell'amministratore di diritto di una società, che aveva delegato a terzi la gestione della stessa, con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)