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Sez. 5, Sentenza n. 462 del 12/03/1969 Ud. (dep. 06/06/1969) Rv. 111692 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - 'FATTO SCUSABILÈ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1969-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111692-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - 'FATTO SCUSABILÈ - ESTREMI.*

La esimente del 'fatto scusabilè, nella disposizione ex art.116 della legge sull'assegno bancario, dimostra che il delitto sussiste anche a solo titolo di colpa, cioe per un fatto inescusabile, non doloso, commesso percio per negligenza, trascuratezza, imprudenza ecc. Con la esimente del 'fatto scusabilè il legislatore ha inteso salvare la buona fede e mantenere la garanzia del giudizio, nel corso del quale occorre che sia giustificato l'errore da parte dell'imputato. (V.110018, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)