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Sez. 5, Sentenza n. 4051 del 23/01/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168914 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - CORRISPONDENZA A UNA SITUAZIONE IN CUI SIA RAVVISABILE SOLO COLPA LIEVE E TRASCURABILE.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168914-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - CORRISPONDENZA A UNA SITUAZIONE IN CUI SIA RAVVISABILE SOLO COLPA LIEVE E TRASCURABILE.*

Nel reato di emissione di assegno a vuoto l'esimente di aver compiuto l'emissione per fatto scusabile corrisponde ad una situazione esente bensì da dolo, ma non completamente da colpa: corrisponde cioè ad una colpa lieve e trascurabile, tale che il legislatore ha ritenuto, concorrendo l'altra condizione della fornitura della somma al trattario prima della presentazione dell'assegno, di non punirla perché non viene scossa la fiducia insita nella circolazione del titolo. (V mass n 164747; (V mass n 152249; (V mass n 115065; (V mass n 114785; (V mass n 111692; (V mass n 105271).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)