diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7236 del 03/12/1983 (Rv. 431833 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE EFFETTUATA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. PER ESSERE STATA ESEGUITA SENZA LA SPEDIZIONE AL CONTRIBUENTE DELL'AVVISO RACCOMANDATO DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELL'ATTO NELLA CASA COMUNALE - CONSEGUENZA - DECORSO DEL TERMINE STABILITO PER L'ACCERTAMENTO - DECADENZA DELL'UFFICIO DAL RELATIVO POTERE IMPOSITIVO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431833-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE EFFETTUATA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. PER ESSERE STATA ESEGUITA SENZA LA SPEDIZIONE AL CONTRIBUENTE DELL'AVVISO RACCOMANDATO DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELL'ATTO NELLA CASA COMUNALE - CONSEGUENZA - DECORSO DEL TERMINE STABILITO PER L'ACCERTAMENTO - DECADENZA DELL'UFFICIO DAL RELATIVO POTERE IMPOSITIVO - CONFIGURABILITÀ.*

La nullità della notificazione di un accertamento tributario effettuata a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. senza la spedizione al contribuente dell'avviso raccomandato dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale, secondo l'originario testo dell'art. 38 lett. E) del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost. Sent. N. 189 del 1974) in quanto esonerava il messo notificatore dall'Obbligo di dare notifica al destinatario per le notificazioni non eseguite in mani proprie, impedisce di ritenere effettuata la notificazione e completato il procedimento di accertamento, con la conseguenza che, ove siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per l'accertamento medesimo (nella specie, quello fissato dall'art. 17 della legge 5 marzo 1963 n. 246, come modificato dalla legge 5 marzo 1965 n. 156, ai fini della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili), si determina la decadenza dell'ufficio dal relativo potere impositivo che, per il suo carattere sostanziale, non è suscettibile di sanatoria in conseguenza della successiva proposizione di reclamo da parte del contribuente. (V 5529/81, mass n 416242; (V 937/81, mass n 411462; (V 3332/79, mass n 399731; (Conf 4877/80, mass n 408699).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 31, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 32, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 17, Legge 05/03/1965 num. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)