Sez. 1, Sentenza n. 3332 del 13/06/1979 (Rv. 399731 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - INVALIDITA - CONSEGUENTE NULLITA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO - IMPUGNAZIONE DEL CONTRIBUENTE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - SANATORIA - DECORSO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO O PER LA SUA IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA - APPLICABILITA DI TALE SANATORIA E FATTISPECIE VERIFICATESI IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N 636 DEL 1972 - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - INVALIDITA - CONSEGUENTE NULLITA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO - IMPUGNAZIONE DEL CONTRIBUENTE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - SANATORIA - DECORSO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO O PER LA SUA IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA - APPLICABILITA DI TALE SANATORIA E FATTISPECIE VERIFICATESI IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N 636 DEL 1972 - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art 21 DPR 26 ottobre 1972 n 636 l'impugnazione proposta dal contribuente alla commissione tributaria di primo grado sana, con efficacia ex tunc per conseguimento dello scopo, sia agli effetti processuali che sostanziali, la nullita dell'atto di accertamento di ufficio dell'imposta, derivante dalla invalidita della sua notificazione, ancorche siano decorsi i termini per lo accertamento di cui all'art 32 tu n 645 del 1958, ovvero quelli previsti per la sua impugnazione; tale sanatoria con efficacia retroattiva non e invece operante agli effetti sostanziali dell'atto di accertamento, in relazione a fattispecie verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore del DPR n 636 del 1972, qualora l'impugnazione dell'atto di accertamento sia stata presentata senza l'osservanza del termine per proporla e quando era gia scaduto il termine di decadenza stabilito dal succitato art 32 del tu del 1958.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)