Sez. 6, Sentenza n. 3421 del 09/12/2002 Cc. (dep. 23/01/2003) Rv. 223944 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA | Esercizio di poteri invasivi della libertà personale da parte delle forze di polizia al di fuori delle ipotesi consentite - Configurabilità del sequestro di persona - Sussistenza - Differenza con le ipotesi di cui agli artt. 606 e 609 c.p.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA
L'esercizio di poteri da parte delle forze di polizia, sia di natura preventiva che preprocessuale, invasivi della libertà personale al di fuori dell'ambito di "eccezionali" fattispecie procedimentali - i cui parametri di eccezionalità ed urgenza, che ne giustificano la compatibilità con l'art. 13 della Costituzione, ne impongono una ristretta e rigorosa applicazione - è astrattamente inquadrabile nel reato di sequestro di persona e non in diverse norme incriminatrici quali quelle racchiuse negli artt. 606 o 609 cod. pen. che postulano l'esistenza di un legittimo intervento degli organi di polizia attuato, però, con modalità abusive e non conformi alle disposizioni che li prevedono.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)