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Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 24/02/1995 (Rv. 490689 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE IN NATURA | Quote di valore ineguale - Conguaglio in denaro - Necessità - Comoda divisibilità - Configurabilità - Persistenza.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490689-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE IN NATURA

In tema di divisione di cose comuni, il principio dell'art. 1114 cod. civ., per il quale la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in porzioni corrispondenti alle quote dei partecipanti, non esclude la possibilità del ricorso al correttivo dei conguagli in denaro, previsto dall'art. 728 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 1114, Cod. Civ. art. 1116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)