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Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 26/06/1973 (Rv. 364818 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE IN NATURA - QUOTE DI VALORE INEGUALE - CONGUAGLIO IN DENARO - NECESSITA - COMODA DIVISIBILITA - CONFIGURABILITA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364818-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE IN NATURA - QUOTE DI VALORE INEGUALE - CONGUAGLIO IN DENARO - NECESSITA - COMODA DIVISIBILITA - CONFIGURABILITA - PERSISTENZA.*

In tema di divisione di beni ereditari l'art 728 cod civ, regolante l'ipotesi dei conguagli in denaro, dispone che l'ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con un equivalente in denaro. Tale ineguaglianza, rimediabile mediante conguaglio, non costituisce pertanto una situazione giuridica di indivisibilita, come quella descritta invece dall'art 720, che considera indivisibili gli immobili 'non comodamente divisibilì. Tali principi, in forza del generale richiamo dell'art 1116 cod civ, valgono anche per la divisione di cose comuni fuori della materia ereditaria. Se quindi l'art 1114 prescrive la divisione in natura per le cose comodamente divisibili, cio non significa che codesta comodita e la divisibilita correlativa debbano escludersi solo perche possa occorrere il semplice correttivo di un conguaglio in denaro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1114, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)