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Sez. L - , Ordinanza n. 13473 del 29/05/2018 (Rv. 648985 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità sostitutiva di ferie non godute - Natura retributiva - Inclusione nella retribuzione imponibile a fini previdenziali ed assistenziali - Conseguente assoggettamento a contribuzione.
Stato
decisa il 2018-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648985-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE - non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 10, Decreto Legisl. 19/07/2004 num. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)