Sez. L - , Sentenza n. 26160 del 17/11/2020 (Rv. 659624 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità sostitutiva per ferie non godute - Assoggettamento a contribuzione dell’importo corrispondente allorché siano decorsi i diciotto mesi successivi alla maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia cessato - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'importo corrispondente all'indennità sostitutiva per ferie non godute non erogata va assoggettato a contribuzione allorché sia decorso il termine, previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, di diciotto mesi dalla maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia cessato, in quanto, atteso il carattere "parafiscale" ed inderogabile dell'obbligazione contributiva, la maggiore capacità contributiva generata dalla effettuazione della prestazione lavorativa in un periodo destinato al riposo non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell'impresa che ha tratto vantaggio dalla maggior produzione, restando irrilevante - ai fini previdenziali - che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 10, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/07/2004 num. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)