Sez. 5, Sentenza n. 1888 del 22/03/1990 Cc. (dep. 22/06/1990) Rv. 184675 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE DI MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - PROVA CONTRARIA - CERTIFICAZIONE DI PARI FORZA PROBATORIA E OPPOSTO CONTENUTO - AMMISSIBILITÀ - IN ALTERNATIVA: QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE DI MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - PROVA CONTRARIA - CERTIFICAZIONE DI PARI FORZA PROBATORIA E OPPOSTO CONTENUTO - AMMISSIBILITÀ - IN ALTERNATIVA: QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ.*
L'attestazione del cancelliere di mancata presentazione dei motivi di impugnazione prova non la semplice inesistenza dell'atto nel fascicolo processuale, ma il fatto oggettivo della sua mancata presentazione; sicché la dimostrazione del contrario può essere fornita unicamente con l'impugnazione di falso ovvero con una certificazione di identica forza probatoria e di opposto contenuto. Il cancelliere, infatti, quando attesta la omessa presentazione dei motivi, non si limita ad un mero riscontro documentale nell'ambito del fascicolo, ma certifica il compimento di una attività propria, quale la ricezione dell'atto e l'apposizione su di esso del visto di deposito. (V mass n 159088; (V mass n 150933).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)