Sez. 1, Sentenza n. 10138 del 09/10/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150933 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - TERMINI - TEMPESTIVITÀ DELLA DICHIARAZIONE - FA PROVA LA ATTESTAZIONE DI RICEZIONE DEL CANCELLIERE - MANCANZA DELLA ATTESTAZIONE - RICORSO AD EQUIPOLLENTI - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - TERMINI - TEMPESTIVITÀ DELLA DICHIARAZIONE - FA PROVA LA ATTESTAZIONE DI RICEZIONE DEL CANCELLIERE - MANCANZA DELLA ATTESTAZIONE - RICORSO AD EQUIPOLLENTI - AMMISSIBILITÀ.*
Ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione della dichiarazione di impugnazione - così come per quello concernente la tempestività della presentazione dei motivi di gravame - è consentito ricorrere ad equipollenti della attestazione del cancelliere unicamente nel caso che l'attestazione sia stata omessa, mentre, se l'attestazione esiste, soltanto con l'impugnazione di falso può essere dimostrato che la presentazione sia avvenuta in data diversa, salvo che la difformità tra la data vera e quella risultante dall'attestazione sia dipesa da errore materiale desumibile dallo stesso atto o da documenti connessi. (Conf mass n 146423).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)