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Sez. 1, Sentenza n. 3721 del 26/06/1984 (Rv. 435709 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - SENTENZA DI DIVORZIO - DISPOSIZIONI - REVISIONE - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435709-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - SENTENZA DI DIVORZIO - DISPOSIZIONI - REVISIONE - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Per la revisione delle Disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, ai sensi dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, l'individuazione del giudice competente territorialmente va effettuata, in considerazione dell'autonomia della controversia stessa rispetto al provvedimento di divorzio e della Mancanza di specifiche Disposizioni nella citata norma, secondo i principi generali fissati negli artt. 18 e seguenti cod. proc. civ., senza alcuna attribuzione di Competenza esclusiva al giudice della precedente decisione. È, pertanto, competente a conoscere della controversia di revisione, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche il giudice del luogo dove deve eseguirsi il pagamento dello assegno di divorzio, rientrando tale controversia fra le cause relative a diritti di obbligazione a norma dell'art. 20 cod. proc. civ.. (V 6833/82, mass n 424461; (V 3634/75, mass n 377832).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)