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Sez. U, Ordinanza n. 11526 del 24/07/2003 (Rv. 565427 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - COMPETENZE SPECIALI | Art. 5, n. 2, della Convenzione - Domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone - Criterio del giudice competente a conoscerne secondo la legge nazionale - Domanda di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio - Applicabilità del detto criterio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565427-01

COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - COMPETENZE SPECIALI

L'art. 5, n. 2, seconda parte, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804 -, come sostituito dall'art. 5 della Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 - ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 29 novembre 1980, n. 967 -, il quale, qualora si tratti di una "domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone", fissa, in deroga al criterio generale del domicilio del convenuto, la competenza complementare e suppletiva del "giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale", non è applicabile nel caso di domanda di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio (ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987), atteso che l'autonomia riconosciuta dal nostro ordinamento a tale domanda di revisione rispetto al precedente giudizio di separazione o di divorzio non consente la sua qualificazione come domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 09/10/1978 num. 5, Legge 29/11/1980 num. 967, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)