Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022 (Rv. 666166 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Giudizio possessorio - Natura bifasica e struttura unitaria del giudizio - Istanza di prosecuzione ex art. 703, comma 4, c.p.c. - Notifica al contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE
In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c.
Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)