Sez. 2, Sentenza n. 4845 del 26/03/2012 (Rv. 622375 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Disciplina conseguente alla modifica di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005 - Istanza per la trattazione del merito - Necessità di apposita procura alle liti - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 cod. proc. civ. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria. Da ciò consegue che la procura, conferita al difensore per l'introduzione di un giudizio possessorio, legittima l'avvocato, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte, a depositare altresì l'istanza di fissazione della trattazione del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)