diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 26303 del 19/04/2002 Ud. (dep. 10/07/2002) Rv. 222068 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO | Omessa notifica dell'istanza al p.m. - Decadenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222068-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO

In tema di richiesta di giudizio abbreviato, da parte dell'imputato, al quale sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, ricorre l'ipotesi della decadenza prevista dall'art. 458, comma 1 cod. proc. pen. solo nel caso di intempestivo deposito della istanza, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, è escluso che l'effetto decadenziale consegua anche all'omessa notifica al p.m., non più chiamato ad esprimere il proprio consenso sulla richiesta e titolare di un limitato potere di interferenza solo nel caso di istanza condizionata ad integrazione probatoria (art. 438, co. 5, cod.proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 458 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)