Sez. 1, Sentenza n. 3051 del 29/04/1997 Cc. (dep. 17/05/1997) Rv. 207420 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO | Notifica della richiesta al pubblico ministero da parte di imputato detenuto - Possibilità di effettuazione mediante consegna di copia alla direzione dell'istituto di detenzione - Obbligo di attivazione, in difetto, da parte del giudice destinatario della richiesta - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO
Qualora l'imputato nei cui confronti il pubblico ministero abbia promosso giudizio immediato intenda chiedere il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen. e si trovi in stato di detenzione, può adempiere all'onere di notifica di tale richiesta all'ufficio del pubblico ministero, come previsto dalla suddetta disposizione normativa, mediante consegna di copia della richiesta medesima, per l'inoltro al suindicato ufficio, alla direzione dell'istituto di detenzione, ai sensi dell'art. 123, comma primo, cod. proc. pen., valendo siffatta consegna, per il combinato disposto di tale articolo e dell'art. 153 cod. proc. pen., come notifica effettuata direttamente dalla parte. L'attestazione di tale adempimento, da parte della direzione dell'istituto di detenzione, va posta a corredo della richiesta diretta al giudice per le indagini preliminari. In mancanza di ciò è da escludere che alla prescritta notifica debba provvedere lo stesso giudice, al quale la richiesta in questione deve pervenire come espressamente previsto dalla norma, già corredata di prova dell'avvenuta effettuazione di detta notifica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 153, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 153, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 458 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)