Sez. 5, Sentenza n. 16105 del 15/11/2002 (Rv. 558527 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Iscrizioni a ruolo ed emissione di cartella esattoriale in data anteriore al 30 giugno 1996 - Invito di pagamento al contribuente - Necessità - Esclusione - Normativa applicabile - Art. 67 d.P.R. n. 43 del 1988 - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di riscossione dell'IVA, la legittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione di cartelle esattoriali per il pagamento del tributo, avvenute in data antecedente il 30 giugno 1996, si sottrae alla disciplina di cui all'art. 60, comma sesto, d.P.R. n. 633 del 1972 (come modificato dall'art. 10, secondo comma, del D.L. n. 323 del 1996, convertito nella legge n. 425 del 1996) e ricade nell'ambito di operatività dell'art. 67, secondo comma, lett. a), d.P.R. n. 43 del 1988, in base al quale la riscossione coattiva non presuppone l'invito di pagamento, che - in particolare - non è atto presupposto in tutte le ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo trova il suo titolo in atti recanti la certificazione dell'esistenza del credito tributario e della sua quantificazione, ossia in un avviso di liquidazione, di accertamento, di rettifica o di irrogazione di sanzioni.
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 com. 2 lett. E CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 10 com. 2, Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)