Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 24/11/1971 (Rv. 354975 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PRECEDENZA - NECESSITA - INTEMPESTIVITA DEL RICORSO AL COMITATO ESECUTIVO DELL'INPS - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RIGETTO NEL MERITO DA PARTE DEL PREDETTO COMITATO DEL RICORSO TARDIVAMENTE PROPOSTO - IRRILEVANZA - TEMPESTIVITA DELLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - CONTROLLO DA PARTE DELL'AGO - NATURA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PRECEDENZA - NECESSITA - INTEMPESTIVITA DEL RICORSO AL COMITATO ESECUTIVO DELL'INPS - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RIGETTO NEL MERITO DA PARTE DEL PREDETTO COMITATO DEL RICORSO TARDIVAMENTE PROPOSTO - IRRILEVANZA - TEMPESTIVITA DELLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - CONTROLLO DA PARTE DELL'AGO - NATURA.*
La tempestiva proposizione del ricorso al comitato esecutivo dell'INPS contro i provvedimenti dell' istituto stesso prevista dagli artt 97 e 98 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827 e dall'art 1 della legge 5 febbraio 1957 n 18, e il successivo esaurimento della procedura amministrativa, costituiscono inderogabile presupposto dell'Azione giudiziaria, sicche, in difetto, questa deve essere dichiarata improponibile. L'eventuale provvedimento del comitato esecutivo, con il quale venga respinta nel merito una tardiva istanza dell'assicurato, non potrebbe valere a superare la decadenza suddetta e, quindi, a neutralizzare la relativa causa di improponibilita dell'Azione giudiziaria. Il controllo volto ad accertare la tempestivita della previa procedura amministrativa, nelle controversie in materia previdenziale, non si traduce in un Sindacato e, tanto meno, in una rettifica del provvedimento amministrativo che, nonostante la decadenza, abbia eventualmente deciso nel merito, ma si limita a valutare l'esistenza dei presupposti processuali dell'Azione ai soli fini della proponibilita della domanda in Sede giudiziaria, secondo un potere esercitabile ex officio iudicis, e in perfetta corrispondenza al dettato dell'art 460 cod proc civ, che, riferendosi all'esaurimento dei procedimenti 'prescrittì dalle leggi speciali, ha inteso evidentemente conferire al giudice, ai fini suddetti, anche il controllo circa la tempestivita dei provvedimenti medesimi. (V 2022'66, mass n 323944).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 98, Legge 05/02/1957 num. 18 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)