Sez. 2, Sentenza n. 2022 del 23/07/1966 (Rv. 323944 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - AL COMITATO ESECUTIVO DELL'INPS - INTEMPESTIVITA DEL RICORSO- IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RIGETTO NEL MERITO DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL RICORSO TARDIVAMENTE PROPOSTO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - AL COMITATO ESECUTIVO DELL'INPS - INTEMPESTIVITA DEL RICORSO- IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RIGETTO NEL MERITO DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL RICORSO TARDIVAMENTE PROPOSTO - IRRILEVANZA.*
La tempestiva proposizione del ricorso al comitato esecutivo dello i. N. P. S., contro i provvedimenti dell' istituto stesso, prevista dagli articoli 97 e 98 del R.d.l. 1 ottobre 1935, n.1827, e dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, ed il successivo esaurimento della procedura amministrativa, costituiscono inderogabile presupposto dell'Azione giudiziaria, sicche in difetto, questa deve essere dichiarata improponibile. E l'eventuale provvedimento da parte del detto comitato esecutivo, con il quale venga respinta nel merito una tardiva istanza dell'assicurato, non potrebbe valere a superare la decadenza suddetta, e quindi, a neutralizzare la correlativa causa di improponibilita dell'Azione giudiziaria. (Cfr. 1813-63 - 2179-62 - 958-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Legge 05/02/1957 num. 18 art. 1, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)