Sez. 5 - , Ordinanza n. 3819 del 16/02/2018 (Rv. 646942 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - RITENUTE DI ACCONTO | Mutuo dei soci in favore della società - Ritenuta d'acconto sugli interessi dovuti - Obbligo della società - Effettiva corresponsione degli interessi - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - RITENUTE DI ACCONTO
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, la società di capitali, che riceve somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci, ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi dovuti non solo nel caso in cui la corresponsione degli stessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge, atteso il carattere normalmente oneroso del mutuo, sancito dall'art. 1815 c.c., ed in virtù della presunzione di cui all'art. 45, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 45 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)