Sez. 5, Sentenza n. 16821 del 30/07/2007 (Rv. 600934 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE | Finanziamenti dei soci in favore di società - Ritenuta d'acconto sugli interessi corrisposti ai soci - Obbligo della società - Presupposti - Effettiva corresponsione degli interessi necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE
La società di capitali che abbia ricevuto somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti in conseguenza del finanziamento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge (ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 42, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)