Sez. 2, Sentenza n. 3268 del 04/04/1987 (Rv. 452336 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - AZIONI POSSESSORIE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - DECISIONE DI QUESTIONI RELATIVE ALLA COMPETENZA - RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANCATA PROPOSIZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - AZIONI POSSESSORIE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - DECISIONE DI QUESTIONI RELATIVE ALLA COMPETENZA - RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANCATA PROPOSIZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO.*
Il provvedimento col quale il pretore, nel procedimento possessorio, non si limiti a disporre la reintegra nel possesso o la manutenzione del medesimo, ma decida la questione relativa alla Competenza, affermando esplicitamente la propria o rimettendo la causa ad altro giudice, ha natura sostanziale di decisione sulla Competenza e, come tale, è impugnabile con ricorso per regolamento di Competenza, la cui mancata proposizione nei termini fa sì che sulla questione si formi il giudicato. Nè può avere rilievo, a tal fine, il fatto che si tratti di Competenza per materia, inderogabile, con conseguente rilevabilità di ufficio della questione, poiché ciò non impedisce il formarsi del giudicato ove sia intervenuta una esplicita statuizione al riguardo, non tempestivamente impugnata con l'apposito mezzo. (V 4160/74, mass n 372807; (Conf 4627/84, mass n 436546; (Conf 294/83, mass n 425103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)