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Sez. L, Sentenza n. 294 del 14/01/1983 (Rv. 425103 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - ORDINANZA DI RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO E DI DISPOSIZIONE PER L'ULTERIORE TRATTAZIONE DELLA CAUSA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425103-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - ORDINANZA DI RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO E DI DISPOSIZIONE PER L'ULTERIORE TRATTAZIONE DELLA CAUSA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*

È impugnabile con il regolamento di Competenza, il provvedimento che, pur rivestendo la Forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale e natura di sentenza, in quanto provenga da un organo fornito di "potestas decidendi" e non si limiti ad impartire Disposizioni di carattere meramente ordinatorio circa l'ulteriore trattazione della causa, ma previamente esamini e risolva la questione, dibattuta tra le parti, circa la Competenza del giudice adito a decidere il merito della controversia. (nella specie, il pretore, con ordinanza, aveva ritenuto infondata l'eccezione d'incompetenza per valore per essere proponibile la domanda risarcitoria insieme con quella possessoria, senza limite di valore, dato il suo carattere accessorio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)