Sez. 1, Sentenza n. 5330 del 01/06/1994 (Rv. 486843 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Credito - Pretesa prededucibilità - Ammissione a titolo di chirografo - Contestazione - Mezzi - Opposizione allo stato passivo - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado - Proposizione - Termine.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere
In tema di amministrazione straordinaria, la contestazione della ammissione a titolo di chirografo di un credito - che si pretenda prededucibile - disposta dal commissario alla procedura in sede di formazione dello stesso passivo va fatta valere a mezzo di opposizione allo stato passivo, giusto il generale rinvio recettizio operato dall'art. 1 del D.L. n. 26 30 gennaio (convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95) agli artt. 195 e segg., ivi compreso l'art. 209 della legge fallimentare. Di conseguenza, stante l'assoggettamento alle regole procedurali di cui agli artt. 98 e 99 legge fallimentare (richiamati dall'art. 209, secondo comma, legge fall.), il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, pronunciata nel giudizio su detta opposizione, deve essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza stessa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)