Sez. 1, Sentenza n. 7864 del 26/09/1994 (Rv. 487898 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Ammissione al passivo in misura minore e a titolo chirografario di un credito preteso prededucibile - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Sentenza relativa al secondo grado di giudizio - Impugnazione con ricorso per cassazione - Termine.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di amministrazione straordinaria, la contestazione dello ammontare e dell'ammissione a titolo chirografario di un credito - che si pretenda di importo maggiore e prededucibile - disposti dal commissario alla procedura in sede di formazione dello stato passivo va fatta valere con l'opposizione allo stato passivo prevista dagli artt. 1, comma quinto, D.L. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n. 95, e 209, comma terzo, legge fall.. Pertanto, avverso la sentenza che definisce il secondo grado del relativo giudizio il ricorso per cassazione va posto entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza stessa, ai sensi dell'art. 99, comma quinto, legge fall., a sua volta richiamato dal citato art. 209, comma terzo, della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)