Sez. 3, Sentenza n. 12999 del 31/05/2006 (Rv. 591113 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Procedimenti disciplinari - Decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost. - Motivazione mancante o apparente - Violazione di legge - Configurabilità - Sufficienza o razionalità della motivazione - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie s'inquadra, quando con l'impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione, in quello indicato dall'art. 111, secondo comma, Cost. Pertanto, in tale ipotesi, esso è consentito solo per violazione di legge, nella quale può ricomprendersi anche il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione, mentre la verifica della sufficienza e della razionalità della stessa resta estranea al controllo della Cassazione. (Fattispecie relativa ad azione disciplinare conseguente a condanna penale di medico addetto al servizio di pronto soccorso di un Policlinico universitario in relazione al decesso di un paziente affetto da ematoma subdurale non tempestivamente riconosciuto).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)