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Sez. 3, Sentenza n. 13062 del 05/06/2007 (Rv. 599183 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI | Procedimento disciplinare - Sanzione irrogata dal Collegio provinciale - Ricorso alla Commissione Centrale - Termini per la notifica e per il deposito della relata - Inosservanza - Conseguenza - Irricevibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599183-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI

In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, gli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950 dispongono che il ricorso presentato alla Commissione Centrale avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dai competenti organi provinciali va notificato nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato e, nei trenta giorni successivi, depositato presso la segreteria della Commissione stessa con la relata delle notificazioni effettuate, con la conseguenza che il ricorso è dichiarato irricevibile in caso di mancato rispetto delle predette formalità.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)