Sez. 5, Sentenza n. 581 del 15/01/2016 (Rv. 638733 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Provvedimento di diniego - Notifica all'interessato - Termini - Carattere perentorio - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, il termine fissato all'ufficio dal comma 8 del medesimo art. 16 per la notifica all'interessato, con le modalità di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, del diniego di definizione della lite fiscale sospesa non può considerarsi perentorio, perchè il legislatore non considera la sua eventuale scadenza idonea per ritenere la regolarità della domanda e, di conseguenza, l'avvenuta produzione degli effetti sia sostanziali che processuali della stessa sulla lite pendente.
Riferimenti normativi: Legge 27/10/2002 num. 289 art. 9 lett. BI CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1972 num. 600 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)