Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 272 del 09/01/2014 (Rv. 629350 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 39, comma 12, lett. d), d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Provvedimento di diniego - Notifica all'interessato - Termini - Carattere perentorio - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il termine fissato all'ufficio dall'art. 39, comma 12, lett. b), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la notifica all'interessato, con le modalità di cui all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, del diniego di definizione della lite fiscale sospesa non è perentorio, perché il legislatore non considera la sua eventuale scadenza idonea per ritenere la regolarità della domanda e, di conseguenza, l'avvenuta produzione degli effetti sia sostanziali che processuali della stessa sulla lite pendente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 lett. D CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)