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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12614 del 22/05/2018 (Rv. 648521 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Contestazione della documentazione prodotta in primo grado - Natura - Mera difesa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648521-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di appello nel processo tributario, la contestazione in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dall'altra parte in primo grado non può essere considerata un'eccezione in senso stretto rientrante nel divieto posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto si tratta di una mera difesa, che non amplia l'oggetto del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)