Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31224 del 29/12/2017 (Rv. 646995 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | - Divieto di nuove eccezioni in appello - Distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni improprie - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eccezione in senso proprio l'allegazione dell'inefficacia della dichiarazione integrativa per la presenza di una causa ostativa, prevista dall'art. 9, comma 14, della l. n. 289 del 2002).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 14 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)