Sez. L, Sentenza n. 10401 del 20/10/1993 (Rv. 484007 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Lavoro stagionale - Portata - Lavoro delle cosiddette "maschere" teatrali - Inclusione - Non corrispondenza tra stagione teatrale e stagioni del calendario - Irrilevanza - Assorbimento della fattispecie del lavoro stagionale nella diversa formulazione della fattispecie ex lett. e), art. 1, secondo comma, legge n. 230 del 1962 - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
La fattispecie del lavoro stagionale di cui al n. 49 dell'elenco delle attività stagionali contenuto nel d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, in relazione all'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, ricomprende le prestazioni di lavoro delle cosiddette "maschere" teatrali, assunte per un determinato periodo dell'anno da imprese aventi ad oggetto la produzione e preparazione di spettacoli teatrali di numero e di durata prestabiliti, a nulla rilevando che la "stagione teatrale" programmata si svolga in un arco di tempo più lungo di quello corrispondente alle "stagioni del calendario". Essa, per il personale non artistico, né tecnico, non può ritenersi assorbita dalla diversa formulazione della fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 1, secondo comma della stessa legge n. 230 del 1962, così come sostituita dalla legge 23 maggio 1977, n. 266, la quale, per il personale "generico" e per le stesse maschere, nei casi sporadici in cui possa trovare applicazione, viene ad integrare una situazione diversa dal lavoro stagionale, ancorata ad altri e specifici presupposti.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 art. 49, Legge 23/05/1977 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)