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Sez. L, Sentenza n. 9878 del 05/10/1998 (Rv. 519444 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Personale assunto in relazione a spettacoli teatrali - Fattispecie legittimanti l'apposizione del termine - Art. 1 lett. a) ed e) della legge n. 230 del 1960 - Collegamento funzionale tra attività lavorativa e "specifico spettacolo" o "stagione teatrale" - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519444-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Per il personale assunto in relazione a spettacoli teatrali l'apposizione del termine al contratto di lavoro risulta consentita in due distinte ipotesi. A norma dell'art. 1 comma secondo, lett. e) della legge n. 230 del 1962 per il personale il cui apporto professionale risulti indispensabile per lo "specifico spettacolo" che si intende apprestare, e sempre che sussista uno stretto collegamento funzionale tra l'attività lavorativa e il suddetto spettacolo. A norma dell'art. 1 comma secondo, lett. a) e del n. 49 dell'elenco delle attività stagionali contenuto nel d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 in relazione ad una "stagione teatrale" programmata. Anche in questo caso deve sussistere un rapporto funzionale tra assunzione al lavoro e stagione teatrale, nel senso che la durata limitata del rapporto lavorativo deve trovare giustificazione nelle esigenze e nella durata della suddetta "stagione teatrale", intesa come serie di spettacoli consecutivi, programmati in un arco temporale che, se anche di durata più estesa delle "stagioni del calendario", deve esaurirsi nell'anno, in ragione di quanto avviene nella realtà fattuale e dell'esperienza del settore (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto nulla la clausola appositiva del termine in un caso in cui il contratto non indicava espressamente il singolo spettacolo o la serie di spettacoli per cui era richiesta l'attività del prestatore e non consentiva neanche il riscontro del carattere stagionale dell'attività).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. A, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. E, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)