Sez. 1, Sentenza n. 594 del 17/03/1967 (Rv. 326577 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - RIFERIMENTO ALLO STATO DI FATTO ESISTENTE ALL'EPOCA DELLA DOMANDA - LIMITI E FUNZIONE - COMPETENZA SOPRAVVENUTA.*
COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - RIFERIMENTO ALLO STATO DI FATTO ESISTENTE ALL'EPOCA DELLA DOMANDA - LIMITI E FUNZIONE - COMPETENZA SOPRAVVENUTA.*
Il principio, che la giurisdizione e la Competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda, e diretto a favorire, non gia ad impedire la C.d. perpetuatio jurisdictionis. Esso trova, pertanto, applicazione nel caso in cui, aditosi il giudice competente, questi cesserebbe di esserlo per l'intervenuto mutamento dello stato di fatto, non anche nel caso inverso in cui, aditosi un giudice incompetente, questi sia divenuto competente in seguito a tale mutamento. In quest'ultima ipotesi il mutamento vale a sanare il precedente difetto di Competenza ed, in ossequio alla perpetuatio jurisdictionis, attribuisce al giudice stesso la Competenza della quale era originariamente privo. (Conf. 629-65, 1807-64, 1941-64, 528-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)