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Sez. 3, Sentenza n. 964 del 11/02/1980 (Rv. 404402 - 01)

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - INCOMPETENZA ORIGINARIA DEL GIUDICE - MUTAMENTO DI FATTO SUCCESSIVO - CONSEGUENTE SOPRAVVENUTA COMPETENZA DEL GIUDICE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404402-01

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - INCOMPETENZA ORIGINARIA DEL GIUDICE - MUTAMENTO DI FATTO SUCCESSIVO - CONSEGUENTE SOPRAVVENUTA COMPETENZA DEL GIUDICE - RILEVANZA.*

Il principio secondo cui la giurisdizione e la Competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e diretto a favorire, e non ad impedire, la perpetuatio jurisdictionis; esso, pertanto, trova applicazione nel caso in cui il giudice adito abbia, per lo intervenuto mutamento di fatto, cessato di essere incompetente e non anche nel caso inverso, in cui il giudice medesimo, incompetente in origine, sia divenuto competente in seguito al mutamento predetto. (Conf 461/68, mass n 331493; (Conf 594/67, mass n 326577; (Conf 629/65, mass n 311185; (Conf 528/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)