Sez. 3, Sentenza n. 4828 del 02/06/1987 (Rv. 453472 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPOSIZIONE PRIMA DELLO INIZIO DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - MANCATA INDICAZIONE NEL PRECETTO DELLA VOLONTÀ DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE A QUELLA MOBILIARE - CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPOSIZIONE PRIMA DELLO INIZIO DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - MANCATA INDICAZIONE NEL PRECETTO DELLA VOLONTÀ DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE A QUELLA MOBILIARE - CONSEGUENZE.*
L'opposizione agli Atti esecutivi proposta prima dell'inizio della esecuzione appartiene alla Competenza del giudice dell'esecuzione indicato nel terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ. cioè al tribunale o al pretore, a seconda che l'esecuzione riguardi beni immobili o mobili, e, nell'ipotesi in cui il creditore procedente non abbia indicato nel precetto se intenda avvalersi dell'esecuzione immobiliare o mobiliare deve presumersi che abbia inteso procedere a quella immobiliare se abbia eletto domicilio nel luogo ove ha Sede il tribunale, e a esecuzione mobiliare se abbia eletto domicilio in luogo Sede di pretura. (V 2887/86, mass n 445921; (V 5536/86, mass n 448052; (Conf 3591/79, mass n 400001).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)