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Sez. 3, Sentenza n. 3591 del 27/06/1979 (Rv. 400001 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPOSIZIONE PRIMA DELLO INIZIO DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI- MANCATA INDICAZIONE NEL PRECETTO DELLA VOLONTA DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE O A QUELLA MOBILIARE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400001-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPOSIZIONE PRIMA DELLO INIZIO DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI- MANCATA INDICAZIONE NEL PRECETTO DELLA VOLONTA DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE O A QUELLA MOBILIARE - CONSEGUENZE.*

L'opposizione agli Atti esecutivi proposta prima dell'inizio della esecuzione appartiene alla Competenza del giudice dell'esecuzione indicato nel terzo comma dell'art 480 cod proc civ, cioe al tribunale o al pretore, a seconda che l'esecuzione riguardi beni immobili o mobili, e, nell'ipotesi in cui il creditore procedente non abbia indicato nel precetto se intenda avvalersi dell'esecuzione immobiliare o mobiliare, deve presumersi che abbia inteso procedere a quella immobiliare se abbia eletto domicilio nel luogo ove ha Sede il tribunale, e a esecuzione mobiliare se abbia eletto domicilio in luogo Sede di pretura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)