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Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 11/03/1996 Cc. (dep. 13/04/1996) Rv. 204389 - 01

Notificazioni - In genere | Al coniuge convivente - Legittimità - Destinatario irreperibile che non neghi il rapporto di convivenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204389-01

Notificazioni - In genere

È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al Tribunale di sorveglianza) eseguita mediante consegna a mani della moglie dell'interessato, con la quale non si neghi la convivenza, a nulla rilevando la condizione di asserita irreperibilità, giacché la notificazione con il rito degli irreperibili è imposta solo allorché non sia stato possibile procedere alla notificazione a norma dell'art. 157 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)