Sez. 1, Sentenza n. 41704 del 24/10/2002 Ud. (dep. 12/12/2002) Rv. 222944 - 01
ARMI - IN GENERE | Parte di arma - Nozione - Fattispecie.
ARMI - IN GENERE
Agli effetti della legge penale costituisce parte di arma non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo, ma anche quella che contribuisce a rendere l'arma più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione di tiro e simili, ovvero più insidiosa, sempre che essa, pur avendo una sua autonomia funzionale, si presti a una ricomposizione con l'arma mediante un procedimento di facile e veloce effettuazione, di guisa che risultano penalmente irrilevanti solo le parti di mera rifinitura od ornamento, non aventi cioè riflesso alcuno, né diretto, né indiretto, sul funzionamento e/o sulla pericolosità dell'arma al momento della sua utilizzazione. (Nella specie è stata ritenuta parte di arma un silenziatore in quanto tale, indipendentemente dall'accertamento della sua riferibilità a un'arma specifica).
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)