Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19550 del 30/09/2015 (Rv. 636717 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Rapporto di agenzia stipulato dalla fallita con società di persone - Indennità di fine rapporto - Natura privilegiata del credito - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Il privilegio generale sui mobili per le provvigioni e le indennità derivanti dal rapporto di agenzia, previsto dall'art. 2751 bis, n. 3, c.c., è applicabile ai crediti delle società personali che esercitino l'attività propria dell'agente qualora sia accertato, in concreto, che quest'ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 3, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)