Sez. U, Sentenza n. 27986 del 16/12/2013 (Rv. 628759 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Credito per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia - Privilegio ex art. 2751 - Bis, numero 3), cod. civ. - Estensione alle provvigioni per attività di agente esercitata da società di capitali - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE
L'art. 2751-bis, numero 3), cod. civ., inserito dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, deve essere interpretato, in conformità con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la "ratio" della stessa disposizione codicistica, nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 n. 3, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)