Sez. L, Sentenza n. 11976 del 17/05/2010 (Rv. 613488 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Mutabilità del titolo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di conversione della pensione di reversibilità in regime internazionale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile nè un principio generale di immutabilità del titolo della pensione nè il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti; pertanto, deve ritenersi consentita la conversione della pensione di reversibilità in regime internazionale, spettante al pensionato quale coniuge superstite, in pensione di reversibilità in regime autonomo italiano, con integrazione al trattamento minimo, a condizione che sussistano tutti i presupposti (di carattere amministrativo ed anagrafico) di legge e che non si siano verificate decadenze, trattandosi di conversione consentita, alle medesime condizioni, al coniuge deceduto del pensionato.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)