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Sez. U, Sentenza n. 8433 del 04/05/2004 (Rv. 572583 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Decorrenza anteriore alla entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 - Conversione in pensione di vecchiaia - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572583-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità attribuita nel regime precedente all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, giacché il disposto dell'art. 1 decimo comma della legge 222/1984, che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l'entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell'unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione della stessa situazione generatrice di bisogno, atteso che la natura del rischio protetto accomuna le due forme di tutela, le quali, in attuazione dell'art. 38 Cost., garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 2 com. 1, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)