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Sez. U, Sentenza n. 2622 del 19/10/1964 (Rv. 303938 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA GIURIDICA - FONDAZIONE PREUNITARIA - SOPRAVVENUTO ORDINAMENTO DELLO STATO UNITARIO - PERDITA DELLA PERSONALITA GIURIDICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303938-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA GIURIDICA - FONDAZIONE PREUNITARIA - SOPRAVVENUTO ORDINAMENTO DELLO STATO UNITARIO - PERDITA DELLA PERSONALITA GIURIDICA - ESCLUSIONE.*

La Fondazione sorta in epoca nella quale non occorreva un formale riconoscimento dello stato per la creazione della persona giuridica (nella specie Fondazione istituita nello stato pontificio), non perde, con l'avvento del nuovo ordinamento, che quel riconoscimento esige la personalita giuridica, ma questa conserva pienamente, in quanto viene automaticamente sussunta nel nuovo ordinamento quale insopprimibile realta di fatto e di diritto preesistente. (Conf 2785/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)